Lettera n. 757

Mittente
Manzoni, Alessandro
Destinatario
Montanelli, Giuseppe
Data
[7 luglio 1845]
Luogo di partenza
Milano
Luogo di arrivo
Firenze
Lingua
italiano, latino
Incipit
I buoni uffizi della mia cara e ottima nipote
Regesto

Alessandro Manzoni trasmette all'avvocato Montanelli la procura che autorizza il dottor Francesco Uccelli a reppresentarlo nella causa contro l'editore Le Monnier per la ristampa non autorizzata dei Promessi sposi. Lo scrittore manifesta il proprio stupore riguardo all'interpretazione dell’articolo 14 della convenzione austro-sarda a favore della proprietà e contro la contraffazione delle opere letterarie (22 maggio 1840) firmata da alcuni avvocati a cui si appellava Le Monnier.

Note

Arieti rileva che la missiva è certamente successiva a quella del 19 giugno 1845 a Luisa d'Azeglio (n. 755), pertanto corregge in «7 luglio 1845» la data «7 giugno 1845» presente in D'ANCONA 1910, p. 492 (vd. ARIETI-ISELLA 1986, vol. II, p. 852).

Edizioni
  • D'ANCONA 1910, p. 492.
  • ARIETI-ISELLA 1986, lettera n. 757, vol. II, pp. 348-349, note alle pp. 852-854.
Opere citate

I promessi sposi

+ Testo della lettera

Pregiatissimo Signore,

I buoni uffizi della mia cara e ottima nipote, e la di Lei bontà, fanno sì che, invece di raccomandarmi a Lei, io possa principiar col ringraziarLa; e che parlandole d'un affare già noto, mi senta anche il coraggio di parlarle come se avessi già avuto l'onore di trovarmi in relazione con Lei.
Unisco dunque a questa lettera la procura per il signor D.r Uccelli, e la lettera che attesta come il Sig.r Le Monnier abbia altre volte riconosciuto il vero senso dell'art. 14, e soprattutto, come l'abbia riconosciuto codesta autorità, che non gli permise d'eseguire il suo disegno (cosa che, per dir la verità, non mi lascia intendere come non sia stato messo ostacolo alla seconda contraffazione). C'è anche una prova più recente dell'uno e dell'altro, cioè l'essere stato al detto Sig.r Le Monnier chiesto ragione dell'aver ristampato il romanzo intitolato Margherita Pusterla, e l'aver lui addotto che n'aveva il permesso dell'autore. E ce ne sarà, spero, a quest'ora un'altra: cioè la proibizione di proseguir la ristampa del Marco Visconti.
Le confesso poi che m'ha sorpreso grandemente il sentire che sia comparsa costì un'interpretazione dell'art. suddetto, in favore della contraffazione, e sottoscritta da quattro avvocati. Può esser più evidente, che quell'art. non ha altro fine che di non dare alla convenzione un effetto retroattivo, e non si riferisce ad altro che all'opera di cui fosse principiata la ristampa quando la convenzione fu pubblicata? come si può pretendere, o immaginarsi che le parole purchè la detta riproduzione abbia avuto cominciamento... avanti quel tempo, voglian dire: purchè l'opera sia stata ristampata un'altra volta come se questo fosse un cominciamento, e non un fatto pur troppo consumato? come se la legge, e il buon senso, potesse riguardar la ristampa d'un'opera come una cosa che porta naturalmente e necessariamente una continuazione, anzi una ripetizione? Come si può immaginarsi che una convenzione diretta a levar di mezzo la contraffazione, abbia voluto fare un'eccezione così strana, privar del suo benefizio gli autori che avevan già patito per la mancanza di essa, e far nascere un diritto perpetuo da un fatto mero, che non aveva altro titolo che di non essere proibito? E se potesse rimaner dubbio, non basterebbe a levarlo il secondo capoverso dell'articolo medesimo, che tronca anche la continuazione delle opere che fossero divise in più volumi, e di cui alcuni fossero già ristampati, e pubblicata questa ristampa? Ma ne sus Minervam. Sono in mani forti, per mia fortuna, e amiche, per mio onore.
Gradisca la rinnovazione e l'anticipazione de' miei vivi ringraziameriti, e le proteste del distintissimo ossequio col quale ho l'onore di dirmele

Umil.mo dev.mo servitore
Alessandro Manzoni