MANZ. 12. 0024/01 [Postillato] Milano, Biblioteca Nazionale Braidense

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6.

§ 8, 9 dice che il diritto e il dovere di conservarsi viene dall’avere la <i> natura voluto </i> la conservazione della specie umana. Ma non si può <i> con altrettanta ragione </i> asserire che la natura volle la conservazione di tutte le specie? E allora il diritto di conservarsi è comune a tutte; e quindi l’uomo che si nutre degli <i> oggetti </i> manzo e pollastro, esercita bensì un suo diritto, ma violando il diritto degli oggetti medesimi. Ah natura, natura! cos’hai fatto a volere, che non era il tuo mestiere!

Luogo dell'opera: Parte prima. Capo X. Altri prodotti del diritto di conservazione. Dominio, Libertà § 137
Termine o passo postillato: L’uomo ha dovere, e diritto a conservarsi (§ 8.9), ha dovere, e diritto a nutrirsi ed a coprirsi dalle ingiurie degli elementi, e di tutti gli Enti animati. Egli ha dunque diritto su quegli oggetti che gli somministrano nutrimento, vestito, ricovero, ben essere, ec., ed ecco il diritto di DOMINIO, e la sua origine naturale.