MANZ. 11. 0013 [Postillato] Milano, Biblioteca Nazionale Braidense
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5.
1 La parola <u> omnibus </u> si riferisce a <u> Arimannus aut liber homo </u> nominati prima. <u> Judicem suum </u> è opposto a <u> nos </u> perché la legge non ha altro fine che di proibire e punire i ricorsi al re fatti senza aver prima ricorso al giudice.
La postilla è numerata 1, per distinguerla dalla successiva, da cui è separata anche da un trattino orizzontale. Il passo a cui la postilla si riferisce è riportato per intero nell’Appendice al capitolo III del Discorso , e il commento che segue sviluppa e argomenta le conclusioni enunciate nella postilla (BECHERUCCI 2005, pp. 253-63).
6.
2 Guntheramo dice l’atto. E dove trova l’aut. che fossero tutti italiani? E non si trattava della proprietà di certa terra, ma della giurisdizione sopra certe parrocchie. L’atto è nella Dissert. 74, t. 6. pag. 367
La postilla è separata dalla precedente da un tratto orizzontale e numerata "2". Il passo a cui la postilla si riferisce è riportato per intero nell’Appendice al capitolo III del Discorso , e il commento che segue discute non solo la correttezza storica delle notizie, ma la conclusione che Romagnosi ne ricava, cioè «che i comuni italiani godevano la franchigia di avere giudici proprj eletti o presentati da loro, e confermati e eletti dai Duchi o dai Re lombardi [...]» (BECHERUCCI 2005, pp. 264-73).